Guida in stato di ebbrezza, nuove regole: il parere della Cassazione
Arrivano nuove regole per ciò che riguarda la guida in stato di ebbrezza, dopo che si è pronunciata la Corte di Cassazione. La notizia dei giorni scorsi confermava come non servisse più l’alcoltest per poter provare l’ubriachezza. Ma dove sta la verità?

La news di qualche giorno fa ha confermato come, per poter provare lo stato di ebbrezza alla guida, basterebbero elementi obiettivi e sintomatici, come ad esempio “l’odore dell’alcol“. Ma dove sta la verità? Per comprendere come stanno le cose, è necessario fare chiarezza, tenendo conto di cosa ha asserito anche la Corte di Cassazione.
Stop all’alcoltest per la Cassazione? Non è così
La news è di qualche giorno fa, ma la storia in questione riguarda il 2018. Un conducente, infatti, ha ottenuto un tasso alcolemico nel sangue, tramite un controllo da parte delle Forze dell’Ordine, di 3,69 g/l, cioè oltre sette volte il limite consentito dalla legge. Esso, ricordiamo, è di 0,5% g/l. Sopra di esso, scatta la multa per la guida in stato di ebbrezza. Alla persona in questione, è stato rilevato un punteggio di oltre quattro volte e mezzo il limite di 0,8% g/l, al di sopra di cui abbiamo un reato, per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada.
Nel 2002, il conducente viene condannato con sei mesi di arresto, pagamento di 1.500 euro di ammenda e revoca della patente di guida, secondo ciò che riporta la Corte di Appello di Brescia, luogo in cui è avvenuto il fatto. Da ciò che emerge, però, le forze dell’ordine non avevano misurato alla persona in questione il tasso alcolemico nel sangue, ma avevano ipotizzato ciò dalla
presenza di uno stato confusionale, con urti all’autovettura e mancata risposta alle sollecitazioni degli operanti.
A risolvere il tutto è dovuta intervenire la Corte di Cassazione.
La decisione finale

Il tutto è stato risolto, appunto, dalla Corte di Cassazione. In sostanza, la Suprema Corte ha rilevato come, nel caso di assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico (cioè, ad esempio, un alcoltest), il giudice di merito può trarre il proprio convincimento nella sussistenza dello stato di ebbrezza, dalla presenza di esami obiettivi e sintomatici.
Alla vista degli operanti, infatti, il conducente appariva in stato comatoso e con alterazioni visive, riconducibili quasi sicuramente ad un uso spropositato di bevande alcoliche (sicuramente superiori alla soglia di 1,5%). L’odore acre di alcol era, infatti, presente. La persona non aveva capacità di controllare il veicolo in marcia, nonché di rispondere alle domande rivolte dagli agenti che erano presenti sul luogo.
L’alcoltest, dunque, non è più considerata come la “prova regina”. Sembra, infatti, che non sia più necessario accertare attraverso un test che il tasso alcolemico superi la soglia limite, rappresentata da un valore di 1,5 g/l. Quindi, si può in questo caso dichiarare la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza. Per provare lo stato di alterazione alcolica, laddove questo sia visibile, bastano elementi sintomatici ed obiettivi.
Diverso è il caso in cui vi siano dei dubbi per ciò che riguarda il conducente: l’alcoltest rimane, quindi, una misura ancora valida per poter valutare la guida in stato di ebbrezza.